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Quando i lavori in casa creano problemi imprevisti, l’unica soluzione è affidarsi a veri professionisti!

Edilizia privata e archeologia preventiva
di Melissa Marani   

Effettuare uno scavo per costruire un edificio, ampliarne uno esistente o realizzare una rete infrastrutturale, comporta spesso l’obbligo, per il proprietario dell’immobile, di adempiere alle prescrizioni dettate dalle locali Soprintendenze per i Beni Archeologici (cfr. Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e il D.Lgs. 163/2006).

Verificare la necessità di tali adempimenti è una delle operazioni che il progettista incaricato dovrà svolgere nella fase preliminare; planimetria catastale alla mano, occorre infatti escludere che sull’area esistano vincoli archeologici, diretti o indiretti (Codice, artt. 13, 45, 46 e 47). Solitamente gli uffici tecnici comunali hanno a disposizione questa informazione, in caso contrario occorre contattare la Soprintendenza di riferimento.

Nel caso in cui il vincolo sussista, prima di avviare l’attività di scavo dovrà essere chiesto un nullaosta presentando un progetto alla Soprintendenza, che detterà delle disposizioni specifiche sul tipo di intervento necessario per la verifica della presenza di manufatti e/o strutture archeologiche nell’area interessata dal progetto. Le prescrizioni possono andare dalla realizzazione di saggi preventivi all’obbligo di un’assistenza archeologica continuativa durante tutte le operazioni di scavo.

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La Soprintendenza non riesce quasi mai ad assicurare una presenza continuativa in cantiere, pertanto l’impresa costruttrice deve affidarsi a ditte archeologiche o a singoli professionisti con formazione ed esperienza specifica, il cui costo è interamente a carico del proprietario del futuro immobile.

Essi, spesso in collaborazione con la stessa impresa edile, si occupano dell’attuazione delle prescrizioni e, nel caso di rinvenimento di evidenze archeologiche, provvedono a darne comunicazione, a documentarle ed eventualmente a scavarle sotto la direzione scientifica della Soprintendenza.

Al termine delle operazioni sul campo, gli archeologi redigono una relazione tecnico-scientifica indispensabile per il parere della Soprintendenza, che può concedere il nullaosta all’esecuzione dei lavori oppure può prescrivere una modifica del progetto nel caso del rinvenimento di strutture archeologiche inamovibili. In casi abbastanza rari è possibile che il nullaosta venga rifiutato.

Infine va fatto presente che, anche nel caso in cui l’area non fosse soggetta ad alcuna prescrizione, è fatto obbligo, per chi effettua lo scavo, di denunciare immediatamente qualunque rinvenimento di carattere archeologico, poiché la mancata comunicazione implica pene detentive e sanzioni pecuniarie (Codice dei Beni Culturali, art. 175).

 

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